IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  del Politecnico di Milano, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1028 e modificato con regio decreto 11
luglio  1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27
ottobre  1951,  n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955,
n. 621;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Dopo  l'art.  10  e'  aggiunto  il  seguente nuovo articolo, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art.  11.  -  Nel  triennio  di  studi di applicazione del corso di
laurea  in  ingegneria sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile
1953, n. 312, seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale,
comuni a tutte le Sezioni del triennio:
    1)  Complementi  di  analisi  matematica  con  calcoli  grafici e
numerici;
    2) Complementi di meccanica razionale;
    3)  Complementi  di  fisica  con  elementi di fisica matematica e
tecnica;
    4) Elettronica;
    5) Fisica nucleare e impianti nucleari;
    6) Geodesia;
    7) Complementi di scienza delle costruzioni;
    8) Complementi di meccanica delle macchine;
    9) Meccanica delle terre;
    10) Costruzione di macchine fluidodinamiche;
    11) Costruzioni di macchine operatrici;
    12) Costruzioni automobilistiche;
    13) Forni industriali;
    14) Tecnologie tessili;
    15) Tecnologia del freddo;
    16) Tecnologia della cellulosa e della carta;
    17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici;
    18) Tecnologia dei leganti idraulici;
    19) Tecnologie del legno;
    20) Tecnologie delle materie plastiche;
    21) Tecnologia dei combustibili;
    22) Complementi di metallurgia;
    21) Tecnologia dei materiali aeronautici;
    24) Meteorologia;
    25) Complementi di elettrotecnica;
    26) Complementi di misure elettriche;
    27) Complementi di elettronica;
    28) Tecnologia ed impianti radiotecnici;
    29) Idrologia tecnica;
    30) ingegneria sanitaria;
    31) Edilizia industriale;
    32) Prospezione geofisica;
    33) Organizzazione dei cantieri;
    34) Estimo industriale;
    35) Economia ed organizzazione aziendale;
    36) Fotogrammetria.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e de decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956

                               GRONCHI

                                                                ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
  Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO